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Attualità

Annullato accertamento del Fisco da 200mila euro

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in merito all’inversione contabile (reverse change)

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Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala un’importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la 3523/2015 depositata il 21.10.2015, che, intervenendo in materia di “reverse charge”, ha accolto il ricorso proposto dalla società GERMANY EDIL SHOW S.R.L., esercente attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, difesa dall’avvocato Maurizio Villani, contro un avviso di accertamento notificato ai fini Irap, Ires e Iva.


In particolare, la vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla annualità 2009 con il quale l’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, contestava alla società un maggior reddito di impresa ed un maggior volume di affari, con conseguente rettifica ai fini IRES, IRAP ed IVA, il tutto per una pretesa impositiva pari a euro 192.907,26.


La società in sede di stipula della compravendita di un immobile aveva esercitato, in qualità di cedente, il diritto al reverse charge, per la vendita dell’immobile strumentale per natura non suscettibile di diversa utilizzazione, manifestando l’opzione per l’imposizione al regime Iva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, primo comma, numero 8-bis, 8-ter del D.P.R. n. 633/1972.


Come noto, il termine reverse charge o “inversione contabile” fa riferimento ad una modalità di assolvimento dell’IVA derogante le usuali regole che designano il cedente quale soggetto debitore dell’imposta. In caso, quindi, di inversione contabile è l’acquirente a dover assolvere l’IVA e non il cedente come prevedono i principi generali dell’IVA.


Per l’Ufficio la fattispecie in oggetto non rientrava nell’ambito applicativo del reverse charge ed assoggettava, pertanto, ad Iva la cessione di fabbricato.


La società, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità dell’atto impositivo sia perché sottoscritto da soggetto non legittimato, sia perché, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, alla fattispecie era stato correttamente applicato il regime del reverse charge (inversione contabile).


Alla luce delle giustificazioni fornite dalla società contribuente, i giudici hanno accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento impugnato.


La sentenza rileva perché ribadisce due importanti principi.

Infatti, con riferimento alla questione dei dirigenti illegittimi nominati per concorso, i giudici hanno affermato che in caso di contestazione, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare che il dirigente che ha firmato l’atto impugnato sia stato nominato previo esperimento di un pubblico concorso. In caso contrario va dichiarata la illegittimità dell’atto, in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 depositata il 17 marzo 2015.


Con riferimento, poi, alla corretta applicabilità del regime del reverse charge, i giudici, in perfetto adeguamento a quanto statuito dalla giurisprudenza di Cassazione, hanno precisato che:


–         l’Agenzia delle Entrate dispone di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza o meno dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il diritto alla detrazione non può mai essere negato nei casi in cui il contribuente non ha applicato, o non ha applicato correttamente, la procedura dell’inversione contabile, detto anche reverse charge, <<avente normalmente natura formale e non sostanziale>>;


–       non bisogna mai compromettere la neutralizzazione bilaterale dell’IVA (come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2009), nel senso che eventuali inadempienze accertate a carico del contribuente che non hanno generato danni erariali, poiché il risultato fiscale sarebbe stato comunque identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’IVA, non devono mai far cadere il meccanismo del reverse charge;


 


–        per quanto attiene alle sanzioni, le eventuali omissioni formali, concernenti l’omessa, intempestiva o irregolare applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) non cagionano alcun pregiudizio alle ragioni erariali, configurandosi unicamente come semplici violazioni formali, per cui, in tema di sanzioni, è applicabile l’art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in base al quale le sanzioni  non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (in tal senso, Cass. – Sez. Trib. – sentenza n. 7576/15).


Attualità

Grande partecipazione alla messa dello sportivo a Nardò

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Ancora una volta, lo sport neretino si è radunato per la Messa dello Sportivo, un appuntamento liturgico divenuto ormai tradizione, organizzato dal Presidente del Consiglio comunale di Nardò, Antonio Tondo, in collaborazione con la Consulta comunale dello sport neretino.

Grande e sentita partecipazione da parte delle associazioni, dei team e degli atleti neretini, che hanno assistito alla liturgia celebrata da Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardà-Gallipoli, la cui omelia è stata fonte di coraggio ed ispirazione, in particolar modo per i tanti giovanissimi presenti.

Presso la Cattedrale di Nardò, lo scorso 20 dicembre, si sono infatti radunati i dirigenti e i rappresentanti di ogni tipo di sport, sia di squadra che individuali, di ogni età, affinché vengano custoditi i sani principi che lo sport tramanda.

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Attualità

Ineleggibilità dei Sindaci: “Discriminatoria e antidemocratica”

Il dissenso di Anci Puglia per la norma che sancisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”

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L’associazione dei Comuni pugliesi chiede la revoca della modifica alla legge elettorale regionale, denunciando una penalizzazione ingiusta per i sindaci e una limitazione della libertà di scelta degli elettori.

Anci Puglia esprime fermo dissenso nei confronti della recente modifica all’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 – “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” – approvata dal Consiglio regionale mediante emendamento.

La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”.

Tuttavia, tale ineleggibilità viene esclusa se i soggetti interessati si dimettono dalla
carica non oltre sei mesi prima del compimento del quinquennio di legislatura, o, in caso di
scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data di scioglimento.

I Sindaci di Puglia, secondo ANCI, risultano pertanto fortemente penalizzati dal vincolo di ineleggibilità alle regionali e ritengono si tratti di una norma ingiustificatamente discriminatoria e
antidemocratica: Viene così compromesso non solo il legittimo diritto, costituzionalmente garantito, a candidarsi come chiunque altro, ma anche i cittadini e le cittadine vedono limitarsi la libera scelta per l’esercizio del diritto di voto: “Il termine di 180 giorni per dimettersi risulta infatti estremamente rigido e penalizzante e determina una disparità di trattamento oggettiva tra amministratori locali e altre categorie di cittadini eleggibili.

I Sindaci sono i rappresentanti più diretti e più vicini ai cittadini; tuttavia, invece di valorizzare il loro contributo potenziale nella competizione elettorale regionale, arricchendo così il pluralismo democratico, questa norma li mortifica pesantemente.

Inoltre, priva le comunità amministrate di
una guida con largo anticipo e, ipoteticamente, anche inutilmente, qualora il Sindaco non venisse poi candidato nelle liste regionali.
Anci Puglia ha raccolto nelle ultime ore le rimostranze e la delusione di tanti Sindaci e Sindache – di ogni schieramento politico, perché la norma penalizza tutti, in modo trasversale – e sta valutando ogni più utile ed opportuna azione congiunta, anche giurisdizionale”.

Soprattutto, ANCI PUGLIA oggi chiede ai Consiglieri regionali che hanno proposto e votato l’emendamento di “ritornare sui propri passi, di cancellare quella norma assurda e discriminatoria e consentire a tutti il libero accesso al diritto di candidarsi, accettando un confronto paritario, plurale e democratico.
Al Presidente Michele Emiliano, che è stato Sindaco della Città capoluogo e ha poi voluto
interpretare la carica di Governatore come “Sindaco di Puglia”, chiediamo di fare tutto quanto in suo potere per ripristinare, in seno al Consiglio regionale, il rispetto dei princìpi sacrosanti ed inviolabili di democrazia, uguaglianza di fronte alla Legge e pluralismo”.

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Approfondimenti

Inaugurata la biblioteca “Giambattista Lezzi” a Casarano

il Sindaco De Nuzzo e l’Assessore Legittimo: “Grazie alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato”. “Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero”.

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“Ci sono sogni destinati a rimanere tali ma che comunque aiutano a migliorarsi. Altri destinati a realizzarsi nel momento in cui si ha la possibilità di incidere”.

E’ lapidario il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, durante l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale della città.

È grazie alla fiducia che i cittadini hanno accordato alla nostra Amministrazione che tutto è iniziato. Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero.

E prosegue: “Sono stati anni di lavoro: convenzione con il Polo Biblio Museale di Lecce, partecipazione al bando per il servizio civile 2025, adesione rete delle Biblioteche Regionali, censimento matricola al Ministero, progettazione e realizzazione arredi e tanto altro.
Fatica? No gioia di vedere prendere corpo e anima ad un luogo che sarà un punto di partenza da dove si propagheranno, tutto intorno, attività culturali”.

“Da quelle stanze”, sostiene l’assessore, Emanuele Leggittimo,  “si sprigionerà una luce forte che passando da Palazzo De Judicibis si estenderà nel Sedile comunale per arrivare a Piazza Mercato.
Lievito di vita e di bellezza, di incontro e scambi di saperi.
Siamo contenti e orgogliosi, oggi lo possiamo dire per aver potuto inaugurare e contare su “un luogo del sapere” che è la Biblioteca Comunale “Giambattista Lezzi”.

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