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Attualità

Autovelox Melpignano, altra multa annullata

Vittoria per un associato Adiconsum Lecce: «L’ennesima dimostrazione di come l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Melpignano non sia correttamente idonea per sanzionare gli automobilisti»

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Con una recente e motivata sentenza, pubblicata in data 19/07/2021, il Giudice di Pace di Lecce (avv. Silvano Trane) ha accolto le tesi dell’avv. Simona Ciriolo, legale convenzionato di Adiconsum Lecce.


Nel caso di specie, è stato annullato l’ennesimo verbale della Polizia Municipale del Comune di Melpignano per la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada. Ma questa volta, la sentenza è illuminante in tema di obbligatorietà della taratura, applicata nell’ambito della normativa sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.


Nel merito, il Giudice ha stabilito: «Va rilevato che il certificato di taratura è stato rilasciato il 03/07/2019 con la conseguenza che la sua validità, giusta pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale, è scaduta il 02/07/2020, a nulla rilevando la circolare n. 300/A3743/20/14415/20/5 del 27/05/2020 emessa dal Ministero dell’Interno per mezzo della quale ha inteso prorogare la validità “per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, epidemiologica da Covid-19, oggi fissata dall’art. 10, comma 1, D.L. 52/2021 — salvo ulteriori proroghe — al 31/07/2021. Alla luce di tale circolare interpretativa dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, quindi, qualora non intervenissero ulteriori proroghe, lo strumento elettronico utilizzato per l’accertamento della -violazione impugnata nel presente giudizio scadrà il 29/10/2021, così estendendosi la sua validità annuale, maturatasi il 02/07/2020, di ulteriori quindici mesi. Tale interpretazione non è condivisibile, non solo perché il comma 2 dell’art. 103, D.L. 18/2020 è chiaramente emanato per consentire non alla P.A. ma — a quei cittadini, obbligati dalle norme anti Covid-19 alla permanenza domiciliare, nei cui confronti stava scadendo la validità di “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articola 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, oltre che “alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. […] al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di- emergenza” di non incorrere “per i novanta giorni. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” nelle relative sanzioni, ma, soprattutto, perché in netto contrasto, cosi eludendone l’intervento, con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015, n. 113 (in Gazz. Uff. 24/06/2015, n. 25 — Prima serie speciale), che, a tutela della sicurezza pubblica, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 45, D.I,gs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e dì taratura, attività necessariamente dovute- ritenendo “evidente che qualsiasi strumento di misura specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole” e concludendo che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Non ravvisandosi particolari problematiche che possano aver impedito al Comune di Melpignano — altri Enti lo hanno fatto — di sottoporre a taratura ex L. 273/1990 gli strumenti elettronici da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica, “settore ai significativa rilevanza sociale”, potendo essa, a tal fine, utilizzare corrieri, la cui attività non è stata inibita dalla normativa concernente l’emergenza epidemiologica, deve concludersi che lo strumento elettronico utilizzato dalla Polizia Locale di Melpignano sia mancante dell’obbligatoria taratura annuale sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015 n. 113 e la cui proroga non rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020».


Per Adiconsum Lecce «si tratta dell’ennesima dimostrazione di come l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Melpignano non sia correttamente idonea per sanzionare gli automobilisti».

In ogni caso, si raccomanda agli automobilisti di «prestare la massima prudenza e di rispettare le norme del codice della strada per la propria e altrui sicurezza stradale».


Per ogni approfondimento, analisi e valutazione è possibile rivolgersi al Presidente della sede Territoriale di Lecce o alla sede Cisl Adiconsum di Santa Cesarea Terme, previo appuntamento o inviando una segnalazione tramite il sito www.adiconsumlecce.it o www.sedeguida.it


Attualità

Grande partecipazione alla messa dello sportivo a Nardò

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Ancora una volta, lo sport neretino si è radunato per la Messa dello Sportivo, un appuntamento liturgico divenuto ormai tradizione, organizzato dal Presidente del Consiglio comunale di Nardò, Antonio Tondo, in collaborazione con la Consulta comunale dello sport neretino.

Grande e sentita partecipazione da parte delle associazioni, dei team e degli atleti neretini, che hanno assistito alla liturgia celebrata da Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardà-Gallipoli, la cui omelia è stata fonte di coraggio ed ispirazione, in particolar modo per i tanti giovanissimi presenti.

Presso la Cattedrale di Nardò, lo scorso 20 dicembre, si sono infatti radunati i dirigenti e i rappresentanti di ogni tipo di sport, sia di squadra che individuali, di ogni età, affinché vengano custoditi i sani principi che lo sport tramanda.

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Attualità

Ineleggibilità dei Sindaci: “Discriminatoria e antidemocratica”

Il dissenso di Anci Puglia per la norma che sancisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”

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L’associazione dei Comuni pugliesi chiede la revoca della modifica alla legge elettorale regionale, denunciando una penalizzazione ingiusta per i sindaci e una limitazione della libertà di scelta degli elettori.

Anci Puglia esprime fermo dissenso nei confronti della recente modifica all’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 – “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” – approvata dal Consiglio regionale mediante emendamento.

La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”.

Tuttavia, tale ineleggibilità viene esclusa se i soggetti interessati si dimettono dalla
carica non oltre sei mesi prima del compimento del quinquennio di legislatura, o, in caso di
scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data di scioglimento.

I Sindaci di Puglia, secondo ANCI, risultano pertanto fortemente penalizzati dal vincolo di ineleggibilità alle regionali e ritengono si tratti di una norma ingiustificatamente discriminatoria e
antidemocratica: Viene così compromesso non solo il legittimo diritto, costituzionalmente garantito, a candidarsi come chiunque altro, ma anche i cittadini e le cittadine vedono limitarsi la libera scelta per l’esercizio del diritto di voto: “Il termine di 180 giorni per dimettersi risulta infatti estremamente rigido e penalizzante e determina una disparità di trattamento oggettiva tra amministratori locali e altre categorie di cittadini eleggibili.

I Sindaci sono i rappresentanti più diretti e più vicini ai cittadini; tuttavia, invece di valorizzare il loro contributo potenziale nella competizione elettorale regionale, arricchendo così il pluralismo democratico, questa norma li mortifica pesantemente.

Inoltre, priva le comunità amministrate di
una guida con largo anticipo e, ipoteticamente, anche inutilmente, qualora il Sindaco non venisse poi candidato nelle liste regionali.
Anci Puglia ha raccolto nelle ultime ore le rimostranze e la delusione di tanti Sindaci e Sindache – di ogni schieramento politico, perché la norma penalizza tutti, in modo trasversale – e sta valutando ogni più utile ed opportuna azione congiunta, anche giurisdizionale”.

Soprattutto, ANCI PUGLIA oggi chiede ai Consiglieri regionali che hanno proposto e votato l’emendamento di “ritornare sui propri passi, di cancellare quella norma assurda e discriminatoria e consentire a tutti il libero accesso al diritto di candidarsi, accettando un confronto paritario, plurale e democratico.
Al Presidente Michele Emiliano, che è stato Sindaco della Città capoluogo e ha poi voluto
interpretare la carica di Governatore come “Sindaco di Puglia”, chiediamo di fare tutto quanto in suo potere per ripristinare, in seno al Consiglio regionale, il rispetto dei princìpi sacrosanti ed inviolabili di democrazia, uguaglianza di fronte alla Legge e pluralismo”.

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Approfondimenti

Inaugurata la biblioteca “Giambattista Lezzi” a Casarano

il Sindaco De Nuzzo e l’Assessore Legittimo: “Grazie alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato”. “Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero”.

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“Ci sono sogni destinati a rimanere tali ma che comunque aiutano a migliorarsi. Altri destinati a realizzarsi nel momento in cui si ha la possibilità di incidere”.

E’ lapidario il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, durante l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale della città.

È grazie alla fiducia che i cittadini hanno accordato alla nostra Amministrazione che tutto è iniziato. Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero.

E prosegue: “Sono stati anni di lavoro: convenzione con il Polo Biblio Museale di Lecce, partecipazione al bando per il servizio civile 2025, adesione rete delle Biblioteche Regionali, censimento matricola al Ministero, progettazione e realizzazione arredi e tanto altro.
Fatica? No gioia di vedere prendere corpo e anima ad un luogo che sarà un punto di partenza da dove si propagheranno, tutto intorno, attività culturali”.

“Da quelle stanze”, sostiene l’assessore, Emanuele Leggittimo,  “si sprigionerà una luce forte che passando da Palazzo De Judicibis si estenderà nel Sedile comunale per arrivare a Piazza Mercato.
Lievito di vita e di bellezza, di incontro e scambi di saperi.
Siamo contenti e orgogliosi, oggi lo possiamo dire per aver potuto inaugurare e contare su “un luogo del sapere” che è la Biblioteca Comunale “Giambattista Lezzi”.

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