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Cronaca

Autovelox Melpignano, altra multa annullata

Vittoria per un associato Adiconsum Lecce: «L’ennesima dimostrazione di come l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Melpignano non sia correttamente idonea per sanzionare gli automobilisti»

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Con una recente e motivata sentenza, pubblicata in data 19/07/2021, il Giudice di Pace di Lecce (avv. Silvano Trane) ha accolto le tesi dell’avv. Simona Ciriolo, legale convenzionato di Adiconsum Lecce.


Nel caso di specie, è stato annullato l’ennesimo verbale della Polizia Municipale del Comune di Melpignano per la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada. Ma questa volta, la sentenza è illuminante in tema di obbligatorietà della taratura, applicata nell’ambito della normativa sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.


Nel merito, il Giudice ha stabilito: «Va rilevato che il certificato di taratura è stato rilasciato il 03/07/2019 con la conseguenza che la sua validità, giusta pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale, è scaduta il 02/07/2020, a nulla rilevando la circolare n. 300/A3743/20/14415/20/5 del 27/05/2020 emessa dal Ministero dell’Interno per mezzo della quale ha inteso prorogare la validità “per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, epidemiologica da Covid-19, oggi fissata dall’art. 10, comma 1, D.L. 52/2021 — salvo ulteriori proroghe — al 31/07/2021. Alla luce di tale circolare interpretativa dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, quindi, qualora non intervenissero ulteriori proroghe, lo strumento elettronico utilizzato per l’accertamento della -violazione impugnata nel presente giudizio scadrà il 29/10/2021, così estendendosi la sua validità annuale, maturatasi il 02/07/2020, di ulteriori quindici mesi. Tale interpretazione non è condivisibile, non solo perché il comma 2 dell’art. 103, D.L. 18/2020 è chiaramente emanato per consentire non alla P.A. ma — a quei cittadini, obbligati dalle norme anti Covid-19 alla permanenza domiciliare, nei cui confronti stava scadendo la validità di “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articola 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, oltre che “alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. […] al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di- emergenza” di non incorrere “per i novanta giorni. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” nelle relative sanzioni, ma, soprattutto, perché in netto contrasto, cosi eludendone l’intervento, con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015, n. 113 (in Gazz. Uff. 24/06/2015, n. 25 — Prima serie speciale), che, a tutela della sicurezza pubblica, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 45, D.I,gs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e dì taratura, attività necessariamente dovute- ritenendo “evidente che qualsiasi strumento di misura specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole” e concludendo che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Non ravvisandosi particolari problematiche che possano aver impedito al Comune di Melpignano — altri Enti lo hanno fatto — di sottoporre a taratura ex L. 273/1990 gli strumenti elettronici da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica, “settore ai significativa rilevanza sociale”, potendo essa, a tal fine, utilizzare corrieri, la cui attività non è stata inibita dalla normativa concernente l’emergenza epidemiologica, deve concludersi che lo strumento elettronico utilizzato dalla Polizia Locale di Melpignano sia mancante dell’obbligatoria taratura annuale sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015 n. 113 e la cui proroga non rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020».


Per Adiconsum Lecce «si tratta dell’ennesima dimostrazione di come l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Melpignano non sia correttamente idonea per sanzionare gli automobilisti».

In ogni caso, si raccomanda agli automobilisti di «prestare la massima prudenza e di rispettare le norme del codice della strada per la propria e altrui sicurezza stradale».


Per ogni approfondimento, analisi e valutazione è possibile rivolgersi al Presidente della sede Territoriale di Lecce o alla sede Cisl Adiconsum di Santa Cesarea Terme, previo appuntamento o inviando una segnalazione tramite il sito www.adiconsumlecce.it o www.sedeguida.it


Cronaca

Offesero in tv la memoria di Noemi, condanne confermate

Un anno per Biagio Marzo e 6 mesi per Rocchetta Rizzelli per diffamazione aggravata e continuata a mezzo stampa.  La mamma di Noemi Durini Imma Rizzo, accompagnata dai suoi avvocati Valentina Presicce e Flavio Santoro: «Giustizia è fatta»

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«Hanno sempre diffamato la memoria di mia figlia per giustificare il fatto criminoso commesso dal figlio», urla Imma Rizzo, la mamma di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia assassinata nel settembre 2017 dal suo fidanzato, «anche la Corte di Appello di Lecce mi ha dato ragione confermando la sentenza di primo grado. I genitori di Lucio Marzo, invece di rimanere in silenzio, dopo l’omicidio di mia figlia, hanno cercato in tutti i modi di giustificare il gesto aberrante commesso dal figlio arrivando addirittura a dire che mia figlia volesse ucciderli. Tutto questo è falso e infamante».

«Confermata la condanna per i genitori di Lucio Marzo che si proclamavano orgogliosi del figlio omicida reo confesso», tuona l’avv. Valentina Presicce, «il modo allusivo utilizzato da Biagio Marzo e Rocchetta Rizzelli per raccontare di comportamenti assunti da Noemi, di fatto, mai verificatisi, al solo fine di denigrare l’immagine e la memoria di una ragazza di 16 anni, uccisa dal loro figlio è vergognoso. I genitori di Lucio Marzo non hanno mai dimostrato alcun sentimento di pietà nei confronti di Noemi Durini, e hanno cercato, in tutti i modi, di giustificare il fatto criminoso commesso dal figlio infangando la sua memoria attraverso interviste televisive rilasciate ai principali programmi sulle più note reti nazionali. Viene totalmente smentita la tesi della difesa che tentava di far leva sul processo mediatico e sull’ingerenza dei giornalisti nella vita di Marzo e Rizzelli. Dai video, acquisiti nel processo di primo grado, i genitori di Lucio Marzo aprivano spontaneamente le porte della loro casa alla giornalista Paola Grauso di “Chi l’ha Visto?”, e Biagio Marzo interveniva spontaneamente nella trasmissione “Quarto Grado” senza essere “braccato” dalla giornalista come volevano far credere. Oggi», conclude l’avv. Valentina Presicce, «arriva per loro la giusta giustizia con la conferma della condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa».

COSA DICE LA SENTENZA

Con sentenza N. 1024/21 del 28/06/21, Biagio Marzo e Rocchetta Rizzelli erano stati condannati per diffamazione aggravata e continuata, ai sensi dell’art. 81 e 595, commi 1-3 c.p. perché, “in concorso fra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso offendevano la reputazione della defunta Noemi Durini nel corso di tante trasmissioni televisive”.

Oggi la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna di primo grado ad un anno per Biagio Marzo e a 6 mesi per Rocchetta Rizzelli.

Sin dai primi giorni della scomparsa di Noemi e anche dopo la confessione del figlio, i genitori di Lucio Marzo, rilasciavano interviste televisive ai principali programmi televisivi, descrivendo la persona di Noemi e la sua famiglia con accezioni di carattere negativo e dispregiativo.

In particolare, nella puntata del programma “Chi l’ha visto” andata in onda in data 20.09.2017 ma registrata in data 13 settembre 2017, Marzo Biagio e Rizzelli Rocchetta iniziavano a parlare di Noemi in termini dispregiativi: “Era una ragazza notturna, altro che solare, si è infilata in casa di notte… A me lo ha detto (parlando di Noemi) chiaramente. Ti devo fare impazzire”… “aveva problemi… era gelosa… si è chiusa nell’armadio e poi è andata  a letto con mio figlio… ma la ragazzina, pur anche di un anno più piccola, aveva un bagaglio di esperienza molto più grande…”.

Biagio Marzo proseguiva: “Era tutt’altro che una brava ragazza, si accompagnava con delinquenti di trenta quarant’anni, una ragazzina di sedici e non voglio andare oltre – lasciando intendere qualcosa di ancora più negativo e continuava: “Addirittura aveva dato i soldi ad un certo tipo per comprare una pistola e per spararci… addirittura incitava mio figlio affinché ci scannasse tutti… era una ragazza cresciuta allo stato brado”. È bene ricordare come le indagini ed il processo di primo e secondo grado nel giudizio nei confronti di Lucio Marzo, abbiano dimostrato come tali dichiarazioni fossero del tutto prive di fondamento.

Nella trasmissione Quarto Grado del 21 aprile 2018, Biagio Marzo definiva “Noemi vittima delle sue amicizie e di chi non l’ha controllata”.

Nella trasmissione Quarto Grado “Delitto Noemi Durini” del 30 maggio 2018, Rizzelli Rocchetta urlava: “Siamo orgogliosi noi siamo vivi” così ribadendo la falsa e infamante accusa  che Noemi volesse ucciderli e questo nonostante alla data del 30 maggio 2018 le indagini fossero ormai pienamente concluse e, dunque, l’intento calunnioso  portato avanti da Lucio e dai suoi genitori ai danni di Noemi fosse stato completamente e totalmente smentito. 

Con sentenza N. 1024/21 del 28/06/21 la condanna per i genitori di Lucio Marzo per diffamazione aggravata e continuata a mezzo stampa.

Il Giudice monocratico dott. Tanisi statuiva che “Alla stregua delle immagini dei programmi televisivi contenute nei files acquisiti al processo, non sia a dubitarsi né del fatto che le espressioni riportate in rubrica siano state effettivamente pronunciate dagli imputati, né del loro carattere altamente diffamatorio (peraltro rimarcato in un passaggio anche dal giornalista Nuzzi, che al Marzo, che per l’ennesima volta aveva lanciato pesanti allusioni sulla ragazza, contesta di aver gratuitamente “infangato” la povera vittima)… Espressioni quali quelle riportate in rubrica (che costituiscono solo una parte di quelle effettivamente profferite dal Marzo e, in parte, dalla Rizzelli) siano altamente offensive della reputazione di Noemi Durini, la cui figura risulta gravemente deturpata da parole talvolta volgari, talaltra allusive, pronunciate in più riprese in svariate trasmissioni televisive, anche dopo che gli imputati avevano avuto contezza che la ragazza – una studentessa di soli 16 anni – era stata massacrata dal proprio figlio. Si tratta, fra l’altro, di espressioni che oltre ad offendere la reputazione della ragazza, suonano come altamente offensive anche nei confronti dei genitori della stessa, accusati senza mezzi termini di non essere stati in grado di dare a Noemi la dovuta educazione e, quasi, di essere causa indiretta della tragedia. Al contrario – sostiene il Marzo in alcune delle interviste – di quanto da lui fatto col proprio figlio, evidentemente dimenticando che proprio suo figlio si è macchiato dell’assassinio della sua giovanissima fidanzatina».

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Cronaca

Incredibile grandinata su Martano

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Incredibile grandinata a Martano nella serata di oggi.

Sul Comune griko si è ritrovato ricoperto di bianco all’ora del tramonto. Le foto che circolano sul web raccontano quanto accaduto in pochi sorprendenti minuti.

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Cronaca

Narcotraffico da e per il Salento, arrestato latitante

Si tratta del 53enne Antonio Alvaro Montinari, nel 2024 sfuggito alla cattura durante l’operazione che aveva portato all’arresto di  34 persone legate al clan Pepe – Briganti, Gruppo Penza della Sacra Corona Unita

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La Polizia di Stato, in esecuzione alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha tratto in arresto Antonio Alvaro Montinari, 53 anni di Lendinuso (marina di Torchiarolo, a Brindisi), gravemente indiziato a vario titolo di aver fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a novembre del 2024, era riuscito a sfuggire alla cattura durante l’operazione di Polizia Giudiziaria che ha portato all’arresto di altre 34 persone.

Grazie a metodologie investigative tradizionali, tipiche ed atipiche, fatte di pedinamenti, servizi di osservazione e analisi di sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a stringere il cerchio attorno ai luoghi in cui il 53enne aveva trovato appoggio e rifugio.

Nel corso del fine settimana, l’interessato si è recato a prendere un veicolo posto a sua disposizione e che avrebbe dovuto garantirgli spostamenti discreti, ma al suo arrivo ad attenderlo vi erano gli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Lecce che l’hanno bloccato e tratto in arresto.

Montinari, condotto preso la Questura di Lecce, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato in carcere, mentre sono in corso approfondimenti sulla rete di favoreggiatori che per ben tre mesi hanno consentito all’indagato di eludere l’arresto.

L’operazione di fine 2024 aveva interessato, tra i principali indagati di rango apicale, anche alcuni esponenti della criminalità organizzata, già condannati per aver fatto parte della Sacra Corona Unita (clan Pepe – Briganti, Gruppo Penza), storicamente radicata nel capoluogo salentino, ma con ramificazioni in diversi centri della provincia.

Le attività investigative hanno avuto origine da una intensa attività di cooperazione internazionale grazie alla quale sono stati acquisiti – per mezzo di Ordini Europei d’Indagine – una serie di chat scambiate dagli indagati attraverso l’utilizzo di piattaforme criptate di comunicazione quali “Encrochat” e “Sky Ecc”, che consentivano lo scambio di messaggi o conversazioni utilizzando criptofonini in grado di cifrare i dati trasmessi ed impedire qualsiasi intercettazione.

Gli investigatori hanno disvelato la presenza di una strutturazione capillare, in cui vi era una precisa ripartizione di compiti tra i sodali, una disponibilità di enormi quantità di denaro contante, telefonini criptati, veicoli dotati di appositi nascondigli oltre che depositi sicuri in cui occultare il materiale illecito.

La caratura degli indagati si è altresì espressa attraverso la capacità di curare rapporti con trafficanti di droga calabresi e altri sodalizi criminali operativi sul territorio nazionale ed all’estero (tra cui albanesi e spagnoli).

Numerosi e ingenti sono stati i sequestri di sostanze stupefacenti in costanza di indagine.

A tal riguardo si segnala l’arresto avvenuto il 7 agosto 2020 di due persone intente a trasportare su un natante, bloccato a ridosso dell’area di Castro, oltre 150 chili di marijuana e 25 kg di hashish provenienti dall’Albania; il 10 giugno 2021, a Napoli, veniva tratto in arresto un altro uomo trovato in possesso di circa 45 chili di cocaina occultata in un doppio fondo di un autocarro specializzato strutturalmente modificato; il 4 giugno 2021 a Lecce veniva arrestato un altro sodale trovato in possesso di 11 chili di eroina occultati in un doppio fondo dell’autovettura ed una pistola. Centinaia di migliaia di euro le somme movimentate in contanti.

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