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Cronaca

Autovelox: scatta la multa per due decimi di km/h

Multa da guinness dei primati all’autovelox di Trepuzzi. Il superamento irrisorio del limite imposto, se rilevato con il solo ausilio degli strumenti elettronici non integra una condotta colposa del conducente. Giovanni D’Agata (Sportello dei Diritti): «L’ente accertatore prenda atto di quanto accaduto e provveda all’annullamento del verbale con il ricorso amministrativo senza che il malcapitato debba rivolgersi al giudice di pace sborsando anche il costo del contributo unificato che è praticamente prossimo a quello dell’intero verbale se pagato nei cinque giorni»

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Qualche anno fa, citando l’onnipresente Giulio Andreotti, si diceva che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.


Quanto sta accadendo con gli autovelox e gli altri strumenti che restano utili se adoperati nel modo giusto per l’incolumità di chi viaggia in auto, alimenta il sospetto che oltre a limitare la velocità siano pensati per ripulire le tasche degli automobilisti.


Dopo l’episodio sulla Gallipoli – Lecce che vi abbiamo riportato qualche giorno fa, con un verbale per un decimo di chilometro più del lecito al netto della famosa tolleranza, la storia si ripete.


E si può parlare di guinness da primati per un automobilista leccese che è stato sanzionato lungo la strada S.S. 613 Lecce – Brindisi , perché pizzicato dall’autovelox fissato al km 23+700 , in direzione Brindisi per soli 0,2 decimi di chilometro.


La regola vuole che dalla velocità rilevata dall’apparecchiatura (autovelox, telelaser, tutor) bisogna sottrarre il 5% con un minimo di 5 km/h.


Se dopo aver effettuato questa operazione il risultato sarà superiore al limite, scatta la multa. Altrimenti, l’automobilista è salvo.


È la famosa tolleranza, prevista dall’articolo 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dove si legge: “È disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h”.


Nella pratica, una rilevazione di 76 km/h diventa, ai fini dell’eventuale violazione e delle relative sanzioni, 70,20 km/h (-5 km/h).

Storicamente, le misurazioni sono effettuate all’unità di km/h.


Con l’evoluzione tecnologica, però, sono state imposte misurazioni più raffinate.


Insomma, anche se si sta sulla pubblica via sembra quasi essere proiettati in competizioni automobilistiche dove si viaggia sul filo dei millesimi solo che qui, nei controlli della velocità siamo ancora rimasti, non si sa ancora per quanto a questo punto, al controllo dei decimali.


Dunque si tratta di accertamento effettuato solo con l’ausilio di un’apparecchiatura elettronica, e considerato il superamento del limite, poco al di sopra di quello imposto, l’automobilista non è in grado, anche usando la normale diligenza richiesta per la condotta di guida, di verificare il rispetto del limite al “centesimo”, perché condizionato inevitabilmente ad alcuni parametri empirici esterni, (l’esatta caratura del tachigrafo, il pedale dell’acceleratore ecc.) che impediscono la verifica simultanea e certa della velocità effettiva, senza che tutto ciò comporti un aumento dei pericoli per la sicurezza stradale e tenuto conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni del codice della strada in tema di velocità. Ebbene, questo famigerato apparecchio ha “multato” un cittadino perché “eccedeva di km/h 0,2 decimi il limite imposto” di 110 km/h .


La Corte di Cassazione ha ricordato con ordinanza 3698/2019 che nessuna multa va elevata nei confronti di chi supera di poco il limite.


L’augurio, evidenzia, Giovanni D’Agata, presidente dello  “Sportello dei Diritti”, è che «l’ente accertatore prenda atto di quanto accaduto e provveda all’annullamento del verbale con il ricorso amministrativo senza che il malcapitato debba rivolgersi al giudice di pace sborsando anche il costo del contributo unificato che è praticamente prossimo a quello dell’intero verbale se pagato nei cinque giorni».



 


Cronaca

Confermato l’annullamento dell’accertamento di120mila euro della GdF e Agenzia Entrate

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti…

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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce: confermata la sentenza di primo grado perché Gdf è Agenzia Entrare prima di contestare operazioni inesistenti devono controllare con particolare attenzione tutta la documentazione del contribuente

Con l’interessante sentenza n. 4273/2024, comunicata il 23 dicembre ’24, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce – Sezione 22 – in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento di oltre 120.000 euro dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, che già era stato annullato in primo grado.

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, dopo aver sollevato anche una serie di eccezioni di diritto, nel merito contestava quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, in particolar modo in relazione alla presunta mancanza di buona fede da parte di essa società nonché in relazione alla presunta mancata adozione di misure idonee ad assicurarsi che l’operazione che stava per essere effettuata non la conducesse a partecipare ad un’evasione tributaria.

Con il ricorso la società ha posto in evidenza di aver agito in buona fede e di essere stata del tutto ignara che l’altra società con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali fosse una società fittizia.

Nello specifico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” tale prova è stata fornita dalla contribuente in giudizio mediante non solo la dimostrazione degli avvenuti pagamenti delle forniture regolarmente contabilizzate a mezzo bonifici rimasti incontestati dall’Ufficio, ma altresì mediante la prova che la società “missing trader” era solo uno dei tanti fornitori da cui la società ricorrente si serviva per l’acquisto dei prodotti che ad essa servivano e che il prezzo di tali prodotti era pari o di poco inferiore o addirittura superiore ai prodotti acquistati da altri fornitori (n. 151), con la conseguenza che in alcun modo la stessa poteva godere di un vero e proprio beneficio per aver effettuato acquisti ad un prezzo inferiore (o di molto inferiore) al prezzo di mercato.

I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, anche in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate di Lecce.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, prima di contestare l’inesistenza delle operazioni commerciali, devono sempre controllare con particolare attenzione tutta la documentazione offerta dal contribuente.

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Cronaca

Due auto in fiamme a Matino: si indaga

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Nella notte appena trascorsa, poco dopo l’una, una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta a Matino per un incendio.

A bruciare, in via Trieste, due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, nei pressi del civico 39.

Le auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat Idea.
Le operazioni hanno consentito l’estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a cose o persone.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.

immagine in evidenza di repertorio

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Cronaca

Rapina da migliaia di euro al supermercato

Lo sparo ha generato paura e sgomento, nel frattempo il rapinatore, con il volto coperto da passamontagna e giubbotto nero, si è avvicinato alle casse e preso tutto il contante….

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Esplode in aria un colpo di pistola, entrato nel supermercato, per lasciare intendere le proprie intenzioni.

Si è presentato così un rapinatore solitario e con questa “piazzata” ha realizzato un colpo da migliaia di euro ai danni del cash & carry Altasfera, nella zona industriale di Melissano.

Lo sparo ha generato paura e sgomento, nel frattempo il rapinatore, con il volto coperto da passamontagna e giubbotto nero, si è avvicinato alle casse e preso tutto il contante.

L’uomo è stato visto fuggire a bordo di un’autovettura, probabilmente una Dacia di colore scuro, risultata essere stata rubata.

Sul posto sono i carabinieri di Casarano per raccogliere indizi utili a risalire all’autore del colpo. Acquisite le immagini di videosorveglianza presenti nel parcheggio.

 

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