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Cronaca

Constatazione amichevole? No risarcimento senza descrizione del sinistro

Non basta neanche la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui

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Il proprietario del veicolo danneggiato in un incidente stradale non ha diritto al risarcimento per il sinistro se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro. Né è sufficiente la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui.





Lo ha ricordato la terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 22165/21 che ha respinto il ricorso del proprietario di una moto. Il ricorrente sosteneva di avere riportato danni al veicolo causati dal conducente di una vettura che non si era fermata allo stop. La compagnia di assicurazione non aveva dato seguito alla richiesta di risarcimento e pertanto era stata convenuta in giudizio. Il giudice di pace di Taranto ha condannato l’assicurazione a esibire copia del procedimento di contestazione e valutazione del danno e a comunicare i motivi specifici della mancata offerta. La compagnia si è però limitata e esibire la perizia meccanica ed è stata quindi chiamata in causa per rispondere a titolo risarcitorio dei danni causati alla moto dal proprio assicurato.





Il giudice ha respinto la domanda e il tribunale ha confermato la decisione affermando che gli elementi di prova erano insufficienti e incongrui e che la confessione di uno dei litisconsorti necessari era liberamente apprezzabile dal giudice. Inoltre il modello CAI prodotto in primo grado, sottoscritto dalle parti, risultava incompleto perché non riportava la descrizione della dinamica del sinistro e il ctu aveva espresso il suo giudizio sulla base di valutazioni astratte, non avendo potuto esaminare il motociclo.




Infine vi erano incongruenze tra le dichiarazioni rese e i danni rilevati idonee a far emergere un contrasto tra la dinamica narrata e i dati oggettivi a disposizione. La controversia è così giunta in Cassazione dove il proprietario della moto ha sostenuto che il CAI contiene una dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, che deve essere liberamente apprezzata. Se, invece, come nel caso in esame, tutte le dichiarazioni dei testimoni e l’interrogatorio convergono con le dichiarazioni contenute si ha un’inversione dell’onere della prova a carico dell’assicuratore.





Giovanni D’Agata de Lo Sportello dei Diritti speha che: “La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è mai occupata dell’efficacia probatoria del Cai nei termini prospettati dal ricorrente, cioè non ne ha mai messo in discussione né la portata confessoria, né si è occupata dei suoi eventuali limiti tantomeno si è preoccupata di accertarne la possibilità di utilizzarlo quale indizio, evidenziandone soltanto la lacunosità in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.  Infatti,- conclude Giovanni D’Agata, – “l’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria”.


Attualità

Muore a 114 anni la donna più longeva d’Italia

Nata il 13 ottobre 1910, in occasione del suo ultimo compleanno, aveva sostenuto: “Forse Dio si è scordato di me”

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Ha aspettato la vigilia di Natale per compiere l’ultimo passaggio. Aveva 114 anni, Claudia Baccarini, ed era la donna più anziana d’Italia.

Nata il 13 ottobre 1910 a Faenza, qualche tempo, in occasione del suo ultimo compleanno, aveva sostenuto: “Forse Dio si è scordato di me“.

Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, ha cresciuto dieci figli.

È stata una figura di rilievo nella nostra comunità – dice il primo cittadino – testimone di oltre un secolo di trasformazioni storiche e sociali. Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, ha cresciuto dieci figli, contribuendo significativamente, anche con le sue azioni, alla vita della nostra città“.

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Casarano

Si accapigliano per una donna e spunta un coltello

La lite è culminata nell’accoltellamento di un 36enne del posto, per motivi di cuore, ma non si esclude che possano essere state anche altre le motivazioni…

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Tutto accade per amore. L’interesse per la stessa donna li ha fatti incontrare e scontrare: due i protagonisti della vicenda che, sembra, si fossero dati appuntamento in centro a Supersano per un chiarimento.

Dalle mani di uno dei due è spuntato un coltello a serramanico pronto a sferrare un fendente; l’altro, con l’intento di parare il colpo, è rimasto ferito alla mano sinistra.

La lite è culminata nell’accoltellamento di un 36enne del posto, per motivi di cuore, ma non si esclude che possano essere state anche altre le motivazioni.

La scena è stata seguita da diversi testimoni che hanno raccontato il fatto una volta arrivati i carabinieri sul posto.

L’aggressore è scappato via facendo perdere le proprie tracce, l’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Casarano.

Indagano i carabinieri che stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza.

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Cronaca

Confermato l’annullamento dell’accertamento di120mila euro della GdF e Agenzia Entrate

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti…

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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce: confermata la sentenza di primo grado perché Gdf è Agenzia Entrare prima di contestare operazioni inesistenti devono controllare con particolare attenzione tutta la documentazione del contribuente

Con l’interessante sentenza n. 4273/2024, comunicata il 23 dicembre ’24, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce – Sezione 22 – in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento di oltre 120.000 euro dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, che già era stato annullato in primo grado.

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, dopo aver sollevato anche una serie di eccezioni di diritto, nel merito contestava quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, in particolar modo in relazione alla presunta mancanza di buona fede da parte di essa società nonché in relazione alla presunta mancata adozione di misure idonee ad assicurarsi che l’operazione che stava per essere effettuata non la conducesse a partecipare ad un’evasione tributaria.

Con il ricorso la società ha posto in evidenza di aver agito in buona fede e di essere stata del tutto ignara che l’altra società con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali fosse una società fittizia.

Nello specifico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” tale prova è stata fornita dalla contribuente in giudizio mediante non solo la dimostrazione degli avvenuti pagamenti delle forniture regolarmente contabilizzate a mezzo bonifici rimasti incontestati dall’Ufficio, ma altresì mediante la prova che la società “missing trader” era solo uno dei tanti fornitori da cui la società ricorrente si serviva per l’acquisto dei prodotti che ad essa servivano e che il prezzo di tali prodotti era pari o di poco inferiore o addirittura superiore ai prodotti acquistati da altri fornitori (n. 151), con la conseguenza che in alcun modo la stessa poteva godere di un vero e proprio beneficio per aver effettuato acquisti ad un prezzo inferiore (o di molto inferiore) al prezzo di mercato.

I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, anche in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate di Lecce.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, prima di contestare l’inesistenza delle operazioni commerciali, devono sempre controllare con particolare attenzione tutta la documentazione offerta dal contribuente.

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