Attualità
Cartella annullata? Equitalia dev’essere condannata a pagare integralmente le spese
Il contribuente non ha gettato la spugna ed ha deciso di ricorrere in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto a non pagare parte delle spese di giudizio ed i giudici gli hanno dato ragione
In caso di annullamento giurisdizionale della cartella esattoriale le spese processuali devono essere liquidate interamente a carico di Equitalia, le cui competenze, com’è noto, sono state assorbite dal 1 luglio scorso da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20261 del 22 agosto 2017 è da ritenersi illegittima la compensazione dei costi di lite anche se il contribuente ha perso il primo grado di giudizio e vinto il secondo. Una decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rende giustizia a coloro che si sono visti annullare in sede di processo tributario questi atti impositivi ritenuti illegittimi, ma spesso hanno ricevuto la beffa di vedersi ingiustamente compensare le spese di causa, nonostante la declaratoria di nullità. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un contribuente che, nonostante l’invalidità della pretesa fiscale, era stato condannato a versare parte dei costi del processo. In particolare, dopo aver ricevuto la notifica di una cartella esattoriale per il bollo auto, in primo grado aveva perso, ma tale decisione era stata ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. Come sovente accadeva, i giudici tributari avevano però compensato le spese di giudizio sulla base di una supposta soccombenza reciproca tra l’esito del giudizio di primo grado e quello di secondo. Ma il contribuente non ha gettato la spugna ed ha deciso di ricorrere in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto a non pagare parte delle spese di giudizio I giudici di legittimità, in tal senso hanno dato ragione al cittadino ritenendo illegittima tale decisione e rilevando che nel giudizio tributario, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto. Ma per i giudici di piazza Cavour vi è di più: nessuna ragione giuridica consentiva alla Commissione Tributaria Regionale di far applicazione della compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., in quanto, la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d’appello ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, ricordano gli ermellini il principio stabilito dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 2883/14 che «l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se e in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise».
Attualità
Grande partecipazione alla messa dello sportivo a Nardò
Ancora una volta, lo sport neretino si è radunato per la Messa dello Sportivo, un appuntamento liturgico divenuto ormai tradizione, organizzato dal Presidente del Consiglio comunale di Nardò, Antonio Tondo, in collaborazione con la Consulta comunale dello sport neretino.
Grande e sentita partecipazione da parte delle associazioni, dei team e degli atleti neretini, che hanno assistito alla liturgia celebrata da Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardà-Gallipoli, la cui omelia è stata fonte di coraggio ed ispirazione, in particolar modo per i tanti giovanissimi presenti.
Presso la Cattedrale di Nardò, lo scorso 20 dicembre, si sono infatti radunati i dirigenti e i rappresentanti di ogni tipo di sport, sia di squadra che individuali, di ogni età, affinché vengano custoditi i sani principi che lo sport tramanda.
Attualità
Ineleggibilità dei Sindaci: “Discriminatoria e antidemocratica”
Il dissenso di Anci Puglia per la norma che sancisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”
L’associazione dei Comuni pugliesi chiede la revoca della modifica alla legge elettorale regionale, denunciando una penalizzazione ingiusta per i sindaci e una limitazione della libertà di scelta degli elettori.
Anci Puglia esprime fermo dissenso nei confronti della recente modifica all’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 – “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” – approvata dal Consiglio regionale mediante emendamento.
La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”.
Tuttavia, tale ineleggibilità viene esclusa se i soggetti interessati si dimettono dalla
carica non oltre sei mesi prima del compimento del quinquennio di legislatura, o, in caso di
scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data di scioglimento.
I Sindaci di Puglia, secondo ANCI, risultano pertanto fortemente penalizzati dal vincolo di ineleggibilità alle regionali e ritengono si tratti di una norma ingiustificatamente discriminatoria e
antidemocratica: Viene così compromesso non solo il legittimo diritto, costituzionalmente garantito, a candidarsi come chiunque altro, ma anche i cittadini e le cittadine vedono limitarsi la libera scelta per l’esercizio del diritto di voto: “Il termine di 180 giorni per dimettersi risulta infatti estremamente rigido e penalizzante e determina una disparità di trattamento oggettiva tra amministratori locali e altre categorie di cittadini eleggibili.
I Sindaci sono i rappresentanti più diretti e più vicini ai cittadini; tuttavia, invece di valorizzare il loro contributo potenziale nella competizione elettorale regionale, arricchendo così il pluralismo democratico, questa norma li mortifica pesantemente.
Inoltre, priva le comunità amministrate di
una guida con largo anticipo e, ipoteticamente, anche inutilmente, qualora il Sindaco non venisse poi candidato nelle liste regionali.
Anci Puglia ha raccolto nelle ultime ore le rimostranze e la delusione di tanti Sindaci e Sindache – di ogni schieramento politico, perché la norma penalizza tutti, in modo trasversale – e sta valutando ogni più utile ed opportuna azione congiunta, anche giurisdizionale”.
Soprattutto, ANCI PUGLIA oggi chiede ai Consiglieri regionali che hanno proposto e votato l’emendamento di “ritornare sui propri passi, di cancellare quella norma assurda e discriminatoria e consentire a tutti il libero accesso al diritto di candidarsi, accettando un confronto paritario, plurale e democratico.
Al Presidente Michele Emiliano, che è stato Sindaco della Città capoluogo e ha poi voluto
interpretare la carica di Governatore come “Sindaco di Puglia”, chiediamo di fare tutto quanto in suo potere per ripristinare, in seno al Consiglio regionale, il rispetto dei princìpi sacrosanti ed inviolabili di democrazia, uguaglianza di fronte alla Legge e pluralismo”.
Approfondimenti
Inaugurata la biblioteca “Giambattista Lezzi” a Casarano
il Sindaco De Nuzzo e l’Assessore Legittimo: “Grazie alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato”. “Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero”.
“Ci sono sogni destinati a rimanere tali ma che comunque aiutano a migliorarsi. Altri destinati a realizzarsi nel momento in cui si ha la possibilità di incidere”.
E’ lapidario il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, durante l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale della città.
“È grazie alla fiducia che i cittadini hanno accordato alla nostra Amministrazione che tutto è iniziato. Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero.
E prosegue: “Sono stati anni di lavoro: convenzione con il Polo Biblio Museale di Lecce, partecipazione al bando per il servizio civile 2025, adesione rete delle Biblioteche Regionali, censimento matricola al Ministero, progettazione e realizzazione arredi e tanto altro.
Fatica? No gioia di vedere prendere corpo e anima ad un luogo che sarà un punto di partenza da dove si propagheranno, tutto intorno, attività culturali”.
“Da quelle stanze”, sostiene l’assessore, Emanuele Leggittimo, “si sprigionerà una luce forte che passando da Palazzo De Judicibis si estenderà nel Sedile comunale per arrivare a Piazza Mercato.
Lievito di vita e di bellezza, di incontro e scambi di saperi.
Siamo contenti e orgogliosi, oggi lo possiamo dire per aver potuto inaugurare e contare su “un luogo del sapere” che è la Biblioteca Comunale “Giambattista Lezzi”.
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