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Attualità

Tricase: si dimettono i sette consiglieri della (ex) maggioranza

Dovessero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune

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Altro colpo di teatro, forse l’ultimo con questa amministrazione, sul palcoscenico di Palazzo Gallone.


Dopo la mozione di sfiducia firmata da nove consiglieri e le successive dimissioni di sindaco e giunta, in mattinata sono arrivate le dimissioni “irrevocabili” dei consiglieri rimasti nel gruppo che era di maggioranza: Antonio Luigi Baglivo, Vincenzo Emanuele Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo, Maurizio Roberto.


Questo, tradotto in soldoni, vuol dire che se dovesseero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune.


LA LETTERA DI DIMISSIONI


I consiglieri di maggioranza con con l’ufficializzazione delle loro dimissioni vogliono «stigmatizzare il comportamento del Presidente del Consiglio comunale, il quale – già censurato nel corso di altre Assisi consiliari per la conduzione non superpartes dei lavori – non ha ritenuto necessario mettere in atto il suo ruolo di garante della legittimità dell’attività consiliare, approfondendo (presso gli organi competenti) la problematica dell’eventuale incompatibilità di un consigliere, nonostante il clamore destato da questo argomento e la nostra richiesta formale di chiarimenti in merito protocollata in occasione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 4 giugno scorso e nel corso della quale è stato ribadito con forza che non avremmo partecipato all’Assise in caso di mancata risposta alla stessa. Senza che egli si ponesse il problema della gravità della situazione, nell’interesse dell’Amministrazione e della Città, liquidando il tutto con sorrisi beffardi e senza onorare il suo ruolo di garante di tutte le forze in Consiglio, anche di coloro che nel frattempo sono diventati minoranza ed hanno formalizzato una richiesta ufficiale in sette (si sarebbe potuto inserire d’urgenza il punto all’O.d.G., se avesse voluto affrontare l’argomento, vista la sua serietà). E ancora, senza considerare la possibilità che la incompatibilità possa persistere anche in caso di eventuale pagamento delle spese legali. Sarebbe stato sufficiente consultare l’art. 63 del TUEL, i pareri del Ministero dell’Interno e la giurisprudenza in merito all’incompatibilità dei Consiglieri Comunali, anche nel caso di cessione del credito, acquiescenza a sentenza o pagamento delle spese legali. Avremmo fornito la documentazione (allegata), se si fosse voluto confrontare!»


Inoltre, visto quanto accaduto dal 2 giugno (mozione di sfiducia) in poi, fino alle dimissioni di sindaco e giunta dell’8, «prendiamo atto che la nostra esperienza amministrativa è conclusa. Non ha senso proseguire un percorso che attende l’ufficializzazione della fine con la sfiducia in un’assise, la cui data è ufficiosamente già nota, stanti le notizie su alcuni organi di stampa. Pertanto, consci di essere in minoranza, lasciamo il campo a coloro i quali sono diventati maggioranza, avendo i numeri per  riunirsi e deliberare».


«Hanno dimostrato il loro senso di responsabilità “a corrente alternata” o ad personam», ironizzano, «insistendo a convocare un Consiglio nel quale bisognava rispondere alle interrogazioni inevase (a prescindere che alcune avessero perso valore, come il doppio senso di marcia sulle direttrici Tricase-Tricase Porto, nel frattempo tornate a senso unico) e deliberare sulle lottizzazioni in sospeso, al fine di permettere l’avvio dei lavori ai cittadini ed agli imprenditori edili. Dà da pensare, tra l’ altro, la tempistica di presentazione della mozione; così come fa riflettere  che   la  stessa   responsabilità  e  solerzia   non  siano  state  dimostrate   nel  far  sì  che  l’ amministrazione potesse approvare un bilancio di giunta».


«Se è noto che il Bilancio di Previsione difficilmente si sarebbe deliberato in Consiglio, stante almeno una parità 8 a 8 tra favorevoli e contrari», scrivono i consiglieri dimissionari, «in un periodo di crisi sarebbe stato un atto di responsabilità permettere che fosse approvato almeno un bilancio con D.G.C., che lasciasse al Commissario Prefettizio traccia del percorso delineato in alcuni incontri con il tessuto produttivo della comunità, al quale si stava lavorando alacremente, prevedendo una somma non indifferente per un fondo di sostegno ad Attività Produttive e Cittadini in difficoltà (essendo importanti per noi tutti i cittadini e tutte le categorie produttive, non solo il comparto edile…)».


Per i firmatari «sarebbe stato un gesto responsabile far approvare almeno il bilancio di giunta per poi procedere  con la sfiducia o la non deliberazione dello stesso. Anche perché, proprio in virtù della crisi economica e sociale che l’emergenza COVID ha causato, non era nostra intenzione aspetare il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Quindi, la fretta di alcuni  consiglieri di giungere alla sfiducia in tempi brevi per far arrivare alle elezioni regionali un sindaco sfiduciatosic! in un messaggio vocale che circola su chat social») aveva poca ragion d’essere».


«Alla luce di quanto finora esposto – mancato rispetto da parte del Presidente del Consiglio Comunale del suo ruolo di garante e tutore imparziale dell’Assemblea da lui presieduta e mozione di sfiducia», insistono, «presentiamo le nostre irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere.  


L’art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevede che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [… ]


4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. [… ]


6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia

ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.


Secondo gli ex consiglieri di maggioranza, «alla luce della normativa sussisterebbero i presupposti per l’incompatibilità del consigliere poiché, da un lato , nonostante a dichiarazione di acquiescenza, la lite deve ritenersi ancora pendente. Nello specifico, la sentenza non è ancora passata in giudicato e il Comune potrebbe decidere di ricorrere in Cassazione (instaurando il contraddittorio anche nei confronti della parte che ha prestato acquiescenza) per il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, essendo queste inferiori a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014. In tal caso, il Consigliere potrebbe anche spiegare il ricorso incidentale avverso tale capo della sentenza. In ogni caso, essendo la condanna al pagamento delle spese un debito solidale, è sufficiente che le altre due parti facciano ricorso in Cassazione affinché lui possa trarre beneficio dalla pronuncia. In sostanza, lui continuerebbe ad avere ‘di fatto’ un interesse diretto alla pronuncia della Cassazione poiché otterrebbe beneficio da un eventuale accoglimento del ricorso. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “la pendenza di una lite cessa solo allorché  il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione  ordinaria.  sicchè il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell’appello. salva la ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinunzia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale ultima tipologia di decisione postula che il Giudice, constatato che non vi è  più inte resse ad una pronuncia sul merito della domanda, si pronunci, salva diversa concorde richiesta delle parti, anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale. Tale valutazione ben può essere oggetto, a sua volta, di contestazione, con conseguente ammissibilità di impugnativa sul punto. Ne deriva che, in detta ipotesi, solo l’inutile decorso del termine per il gravame determina la definizione del giudizio” (Cass., Cass. civ. Sez. I, 27-02-2008, n. 5211)».


«Ancora una volta», aggiungono, «il dr. P. non ha eliminato in modo completo la causa di incompatibilità contestatagli, eliminando la controversia pendente tra lui ed il Comune solo riguardo alla sua pretesa sostanziale, ma lasciando in vita la lite riguardo all’onere delle spese di giudizio, sul quale il giudice d’appello dovrà pronunziarsi con sentenza che non avrà il carattere della mera presa d’atto della mutata situazione sostanziale, ma dovrà stabilire nel merito su quale delle parti debba cadere l’onere delle spese.


Sotto tale profilo, dunque, vi è tuflora lite pendente e sussiste la causa d’incompatibilità di cui all’art. 63, n. 4, del d.lgs. n. 207/2000″ (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).


Al di là della lite pendente, sussisterebbero i presupposti previsti dal n. 6.


Al riguardo, si evidenzia che nonostante la dichiarazione di acquiescenza, non si è provveduto al pagamento della somma derivante dalla condanna alle spese in favore del Comune di Tricase.


È evidente che, essendo la sentenza un titolo esecutivo, vi è un debito liquido ed esigibile del Consigliere nei confronti del Comune.


Né si dica che è necessaria la costituzione in mora poiché: essendoci una sentenza esecutiva,  gli effetti decorrono ipso iure; la costituzione in mora non richiede l’ adozione di formule solenni, e, dunque, a tal fine può ritenersi sufficiente la trasmissione della sentenza; da ultimo, si potrebbe ritenere che si rientri nei casi previsti dall’a rt. 1219 e.e.


Pertanto, permanendo siffatto debito certo ed esigibile deve ritenersi sussistente la situazione di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.


In un caso, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenza il presupposto di cui al n. 6  nonostante l’avvenuto pagamento della sorte capitale (senza, però, gli interessi): “Concludendo sul punto, deve, pertanto, affermarsi che, avendo ricevuto una contestazione che faceva specifico riferimento, oltre che alla sorta capitale liquidata in sentenza, anche agli interessi legali su di essa maturati, il dr. P. per elimina re la causa di incompatibilità contestatagli non poteva limitarsi al pagamento della sola sorta cap itale, poiché così facendo non solo è rimasto debitore del Comune per l’ammontare degli interessi, ma neppure si è attenuto ai limiti della contestazione. Permane, dunque, la causa di incompatibilità costituita dall’esistenza di un (residuo) debito liquido ed esigibile“» (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).


CLICCA QUI PER LA LETTERA DI DIMISSIONI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA


 


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Grande partecipazione alla messa dello sportivo a Nardò

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Ancora una volta, lo sport neretino si è radunato per la Messa dello Sportivo, un appuntamento liturgico divenuto ormai tradizione, organizzato dal Presidente del Consiglio comunale di Nardò, Antonio Tondo, in collaborazione con la Consulta comunale dello sport neretino.

Grande e sentita partecipazione da parte delle associazioni, dei team e degli atleti neretini, che hanno assistito alla liturgia celebrata da Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardà-Gallipoli, la cui omelia è stata fonte di coraggio ed ispirazione, in particolar modo per i tanti giovanissimi presenti.

Presso la Cattedrale di Nardò, lo scorso 20 dicembre, si sono infatti radunati i dirigenti e i rappresentanti di ogni tipo di sport, sia di squadra che individuali, di ogni età, affinché vengano custoditi i sani principi che lo sport tramanda.

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Attualità

Ineleggibilità dei Sindaci: “Discriminatoria e antidemocratica”

Il dissenso di Anci Puglia per la norma che sancisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”

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L’associazione dei Comuni pugliesi chiede la revoca della modifica alla legge elettorale regionale, denunciando una penalizzazione ingiusta per i sindaci e una limitazione della libertà di scelta degli elettori.

Anci Puglia esprime fermo dissenso nei confronti della recente modifica all’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 – “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” – approvata dal Consiglio regionale mediante emendamento.

La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che “non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione”.

Tuttavia, tale ineleggibilità viene esclusa se i soggetti interessati si dimettono dalla
carica non oltre sei mesi prima del compimento del quinquennio di legislatura, o, in caso di
scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data di scioglimento.

I Sindaci di Puglia, secondo ANCI, risultano pertanto fortemente penalizzati dal vincolo di ineleggibilità alle regionali e ritengono si tratti di una norma ingiustificatamente discriminatoria e
antidemocratica: Viene così compromesso non solo il legittimo diritto, costituzionalmente garantito, a candidarsi come chiunque altro, ma anche i cittadini e le cittadine vedono limitarsi la libera scelta per l’esercizio del diritto di voto: “Il termine di 180 giorni per dimettersi risulta infatti estremamente rigido e penalizzante e determina una disparità di trattamento oggettiva tra amministratori locali e altre categorie di cittadini eleggibili.

I Sindaci sono i rappresentanti più diretti e più vicini ai cittadini; tuttavia, invece di valorizzare il loro contributo potenziale nella competizione elettorale regionale, arricchendo così il pluralismo democratico, questa norma li mortifica pesantemente.

Inoltre, priva le comunità amministrate di
una guida con largo anticipo e, ipoteticamente, anche inutilmente, qualora il Sindaco non venisse poi candidato nelle liste regionali.
Anci Puglia ha raccolto nelle ultime ore le rimostranze e la delusione di tanti Sindaci e Sindache – di ogni schieramento politico, perché la norma penalizza tutti, in modo trasversale – e sta valutando ogni più utile ed opportuna azione congiunta, anche giurisdizionale”.

Soprattutto, ANCI PUGLIA oggi chiede ai Consiglieri regionali che hanno proposto e votato l’emendamento di “ritornare sui propri passi, di cancellare quella norma assurda e discriminatoria e consentire a tutti il libero accesso al diritto di candidarsi, accettando un confronto paritario, plurale e democratico.
Al Presidente Michele Emiliano, che è stato Sindaco della Città capoluogo e ha poi voluto
interpretare la carica di Governatore come “Sindaco di Puglia”, chiediamo di fare tutto quanto in suo potere per ripristinare, in seno al Consiglio regionale, il rispetto dei princìpi sacrosanti ed inviolabili di democrazia, uguaglianza di fronte alla Legge e pluralismo”.

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Approfondimenti

Inaugurata la biblioteca “Giambattista Lezzi” a Casarano

il Sindaco De Nuzzo e l’Assessore Legittimo: “Grazie alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato”. “Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero”.

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“Ci sono sogni destinati a rimanere tali ma che comunque aiutano a migliorarsi. Altri destinati a realizzarsi nel momento in cui si ha la possibilità di incidere”.

E’ lapidario il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, durante l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale della città.

È grazie alla fiducia che i cittadini hanno accordato alla nostra Amministrazione che tutto è iniziato. Avevamo la necessità di una Biblioteca “vera” aperta, fruibile. Per questo motivo abbiamo iniziato da zero.

E prosegue: “Sono stati anni di lavoro: convenzione con il Polo Biblio Museale di Lecce, partecipazione al bando per il servizio civile 2025, adesione rete delle Biblioteche Regionali, censimento matricola al Ministero, progettazione e realizzazione arredi e tanto altro.
Fatica? No gioia di vedere prendere corpo e anima ad un luogo che sarà un punto di partenza da dove si propagheranno, tutto intorno, attività culturali”.

“Da quelle stanze”, sostiene l’assessore, Emanuele Leggittimo,  “si sprigionerà una luce forte che passando da Palazzo De Judicibis si estenderà nel Sedile comunale per arrivare a Piazza Mercato.
Lievito di vita e di bellezza, di incontro e scambi di saperi.
Siamo contenti e orgogliosi, oggi lo possiamo dire per aver potuto inaugurare e contare su “un luogo del sapere” che è la Biblioteca Comunale “Giambattista Lezzi”.

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