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Cronaca

Anatocismo: condannata Banca Sella Sud Arditi Galati

Importante vittoria di Federconsumatori Lecce: la BAG dovrà restituire l’indebito percepito

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Importante vittoria dei legali di Federconsumatori Lecce in tema di anatocismo bancario: è del 16 aprile, infatti, la sentenza n. 97/2013 con cui il Giudice onorario Angelo Rizzo, del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, ha condannato Banca Sella Sud Arditi Galati alla restituzione in favore degli attori, patrocinati dagli avvocati di Federconsumatori, Antonio Baldari e Daniela Fracasso, dell’indebito percepito a titolo di interesse ultralegale uso piazza, massimo scoperto, valute fittizie, spese e anatocismo trimestrale. “La vicenda”, dicono da Federconsumatori, “trae l’abbrivio dall’applicazione da parte dell’istituto di credito, di clausole unilateralmente ed illegittimamente predisposte, parzialmente nulle, in base alle quali sui conti correnti degli ignari consumatori, per lunghissimi periodi, sono state eseguite operazioni prive di titolo giustificativo. Federconsumatori, da sempre impegnata nel contrasto ai soprusi dei poteri forti in danno dei consumatori-utenti, si è fatta portavoce delle istanze dei correntisti, stigmatizzando con fermezza l’invalidità e l’illiceità delle operazioni poste in essere dall’istituto creditizio e le irragionevoli asimmetrie sancite dal legislatore in tema di prescrizione, nei vari decreti salva-banche degli ultimi anni”.


Il provvedimento del giudice Rizzo (già chiamato in numerosi giudizi a pronunciarsi su tale tema e, si ricorderà, tra i primi a rilevare l’incostituzionalità dell’art.2, comma 61 del decreto mille proroghe del 2011), nell’accogliere le istanze dei legali dell’associazione, affronta in modo articolato ed efficace molteplici aspetti del rapporto obbligatorio banca-correntista, ribadendo alcuni pregnanti principi di diritto in tema di prescrizione e di onus probandi.


Preliminarmente, viene chiarita la nozione di pagamento quale presupposto indefettibile per l’azione di ripetizione di indebito: il GOT osserva che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2010, in ipotesi di versamenti di natura ripristinatoria della provvista, lo spostamento patrimoniale si realizza esclusivamente al momento dell’estinzione del saldo di chiusura del conto, con la conseguenza che è questo il termine di decorrenza decennale di prescrizione e non quello delle singole annotazioni.


Rileva, infatti, che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Con la conseguenza che “in presenza di un conto affidato e quindi di un passivo mantenuto nei limiti del fido, non essendo stata prodotta prova contraria da chi ne era onerato, la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto o dalla revoca”.

Ancora, il Giudice Rizzo, scrutinando le contestazioni di parte attrice, si sofferma sulla nullità della clausola “uso piazza” contenuta in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, evidenziando che risulta “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e, per tanto essa va dichiarata nulla ab origine, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc”.


Con precipuo riferimento alla capitalizzazione trimestrale, particolarmente pregnante appare la riconosciuta irrilevanza dell’eventuale applicazione del medesimo meccanismo anche per gli interessi attivi (una delle principali eccezioni, questa, sollevate dagli istituti bancari nei vari procedimenti azionati dai correntisti), posto che, come efficacemente osservato dal Tribunale di Tricase “tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca: diversamente argomentando si avrebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte”.


Gli sportelli di Federconsumatori sono a disposizione dei consumatori in tutto il territorio della provincia di Lecce. Per info: www.federconsumatori.it.


Casarano

Si accapigliano per una donna e spunta un coltello

La lite è culminata nell’accoltellamento di un 36enne del posto, per motivi di cuore, ma non si esclude che possano essere state anche altre le motivazioni…

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Tutto accade per amore. L’interesse per la stessa donna li ha fatti incontrare e scontrare: due i protagonisti della vicenda che, sembra, si fossero dati appuntamento in centro a Supersano per un chiarimento.

Dalle mani di uno dei due è spuntato un coltello a serramanico pronto a sferrare un fendente; l’altro, con l’intento di parare il colpo, è rimasto ferito alla mano sinistra.

La lite è culminata nell’accoltellamento di un 36enne del posto, per motivi di cuore, ma non si esclude che possano essere state anche altre le motivazioni.

La scena è stata seguita da diversi testimoni che hanno raccontato il fatto una volta arrivati i carabinieri sul posto.

L’aggressore è scappato via facendo perdere le proprie tracce, l’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Casarano.

Indagano i carabinieri che stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza.

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Cronaca

Confermato l’annullamento dell’accertamento di120mila euro della GdF e Agenzia Entrate

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti…

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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce: confermata la sentenza di primo grado perché Gdf è Agenzia Entrare prima di contestare operazioni inesistenti devono controllare con particolare attenzione tutta la documentazione del contribuente

Con l’interessante sentenza n. 4273/2024, comunicata il 23 dicembre ’24, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce – Sezione 22 – in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento di oltre 120.000 euro dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, che già era stato annullato in primo grado.

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, dopo aver sollevato anche una serie di eccezioni di diritto, nel merito contestava quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, in particolar modo in relazione alla presunta mancanza di buona fede da parte di essa società nonché in relazione alla presunta mancata adozione di misure idonee ad assicurarsi che l’operazione che stava per essere effettuata non la conducesse a partecipare ad un’evasione tributaria.

Con il ricorso la società ha posto in evidenza di aver agito in buona fede e di essere stata del tutto ignara che l’altra società con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali fosse una società fittizia.

Nello specifico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” tale prova è stata fornita dalla contribuente in giudizio mediante non solo la dimostrazione degli avvenuti pagamenti delle forniture regolarmente contabilizzate a mezzo bonifici rimasti incontestati dall’Ufficio, ma altresì mediante la prova che la società “missing trader” era solo uno dei tanti fornitori da cui la società ricorrente si serviva per l’acquisto dei prodotti che ad essa servivano e che il prezzo di tali prodotti era pari o di poco inferiore o addirittura superiore ai prodotti acquistati da altri fornitori (n. 151), con la conseguenza che in alcun modo la stessa poteva godere di un vero e proprio beneficio per aver effettuato acquisti ad un prezzo inferiore (o di molto inferiore) al prezzo di mercato.

I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, anche in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate di Lecce.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, prima di contestare l’inesistenza delle operazioni commerciali, devono sempre controllare con particolare attenzione tutta la documentazione offerta dal contribuente.

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Cronaca

Due auto in fiamme a Matino: si indaga

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Nella notte appena trascorsa, poco dopo l’una, una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta a Matino per un incendio.

A bruciare, in via Trieste, due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, nei pressi del civico 39.

Le auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat Idea.
Le operazioni hanno consentito l’estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a cose o persone.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.

immagine in evidenza di repertorio

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